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Roma, 27
aprile 2017
Circolare n. 83/2017
Oggetto: Lavoro
– E’ legge il decreto su responsabilità solidale negli appalti e voucher – D.L. n. 25/2017 convertito
dalla legge 20.4.2017, n. 49 su G.U. n. 94 del 22.4.2017.
E’
stato convertito senza modifiche il decreto legge di marzo finalizzato a
evitare lo svolgimento del referendum del 28 maggio prossimo.
Diventano
pertanto definitive le modifiche alla disciplina sulla responsabilità solidale
negli appalti (art. 29 del DLGVO n. 276/2003)
consistenti nella soppressione della facoltà riconosciuta alla contrattazione
collettiva nazionale di alleggerire tale disciplina, nonché nella cancellazione
della possibilità per il committente di richiedere in giudizio la preventiva
escussione del patrimonio dell’appaltatore.
Parimenti
è stata confermata la cancellazione dei voucher
(o lavoro accessorio) fatti salvi in via transitoria quelli già richiesti fino
al 17 marzo (data di entrata in vigore del decreto legge n.25) che saranno utilizzabili
fino a tutto l’anno in corso.
Fabio Marrocco |
Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.63/2017
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Codirettore |
Allegato
uno |
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M/t |
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G.U.
n.94 del 22.4.2017
LEGGE 20 aprile 2017, n. 49
Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2017, n. 25, recante
disposizioni urgenti per l'abrogazione delle disposizioni in materia
di lavoro accessorio nonche' per la modifica delle disposizioni sulla
responsabilita' solidale in materia di appalti.
Ripubblicazione del testo del decreto-legge 17 marzo 2017, n.25,
convertito senza modificazioni, recante: "Disposizioni urgenti
per l'abrogazione delle disposizioni in materia di lavoro
accessorio nonché per la modifica delle disposizioni sulla
responsabilità solidale in materia di appalti."
Art. 1
Abrogazione degli articoli da 48 a 50 del decreto legislativo n. 81
del 2015
1. Gli articoli 48, 49 a 50 del decreto legislativo 15 giugno 2015,
n. 81, sono abrogati.
2. I buoni per prestazioni di lavoro accessorio richiesti alla data
di entrata in vigore del presente decreto possono essere utilizzati
fino al 31 dicembre 2017.
Art. 2
Modifica dell'articolo 29 del decreto legislativo n. 276 del 2003
1. All'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre
2003, n. 276, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «Salvo diversa disposizione dei
contratti collettivi nazionali sottoscritti da associazioni dei
datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente piu'
rappresentative del settore che possono individuare metodi e
procedure di controllo e di verifica della regolarita' complessiva
degli appalti,» sono soppresse;
b) il secondo, il terzo e il quarto periodo sono soppressi.
Art. 3
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e
sara' presentato alle Camere per la
conversione in legge.